LARINO. Torna l’appuntamento settimanale del mercato in città. Passate le restrizioni imposte dalla Fase 1 dell’emergenza Covid-19, da domani, anche i larinesi potranno riappropriarsi dello spazio tipico del giovedì, quello dedicato al mercato degli ambulanti. Si parte dal centro storico rispettando quelle che sono le nuove regole dettate per il contenimento del virus e l’uso dei dispositivi di protezione.
In tal senso, il sindaco Pino Puchetti ha giustamente emanato un’ordinanza per il Comune di Larino in cui va a specificare le condizioni che dovranno essere rispettate al fine di svolgere al meglio la vendita nelle piazze cittadine.
Nel testo dell’ordinanza, pubblicata questa mattina all’albo pretorio, con il numero 19, si legge testualmente:
“la ripresa delle attività di vendita potrà essere effettuata solo alle condizioni di seguito riportate:
- i titolari del posteggio devono essere muniti di autocertificazione prevista per il commercio al dettaglio ai sensi dell’Ordinanza n..31 del 17/05/2020 della Regione Molise;
- riapertura in data 21/05/2020 con orario di vendita dalle ore 7,00 alle ore 13,00;
- possibilità di accedere all’area di vendita prima di tale orario per i soli operatori al fine di allestire i banchi per la vendita;
- gli addetti alle vendite, rispettivamente alla loro area di vendita, sono tenuti rigorosamente a far rispettare sempre ed in ogni caso la distanza interpersonale di almeno un metro, assicurando che le merci vengano manipolate con guanti sanitari;
- per gli acquirenti, l’accesso ai banchi di vendita sarà possibile ad un solo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l’accompagnamento, dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti);
- gli accessi alla vendita dovranno essere scaglionati al fine di evitare assembramenti, anche attraverso l’uso di transenne o dispositivi tra i banchi idoneamente disposte a tale scopo da ciascun venditore;
- il non rispetto delle indicazioni e delle normative su menzionate da parte degli acquirenti e dei commercianti, determinerà l’allontanamento degli stessi dall’area del mercato
AVVERTE
salvo che il fatto non costituisca reato più grave ai sensi dell’art. 650 c.p., la violazione alla presente ordinanza prevede la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs 267/2000.
Quale sanzione accessoria l’immediata sospensione dell’attività di vendita da parte dei trasgressori La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia competenti sul territorio sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.
Ai sensi dell’art 3 della L. n. 241/90 s’informa che avverso il presente provvedimento è ammesso: il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni”.