TERMOLI. Il sindaco Francesco Roberti revoca l’ordinanza di chiusura obbligatoria alle 23 per i locali, conferma il divieto di vendita di bevande in vetro. La nuova ordinanza è la numero 99.
“A partire da venerdì, 12 giugno, per gli esercizi pubblici di bar e pub sono ripristinati gli orari stabiliti con ordinanza n. 164 del 20/06/2005;
Resta il divieto di vendita per asporto delle bevande in contenitori di vetro dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Previsto il divieto di consumo su aree pubbliche di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.
Dove non sia possibile assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza, l’obbligo dell’utilizzo di sistemi di protezione previsti dall’art. 3, commi 2 – 3 – 4, del DPCM del 17/05/2020 in tutti i casi di stazionamento nelle vie e piazze del centro cittadino, fermo restando il divieto di assembramento.
Le diffusioni musicali mediante qualsiasi apparecchio, all’interno di pubblici esercizi in aree esterne sono consentite fino alle ore 24 dal lunedì al giovedì e fino alle ore 1 dal venerdì alla domenica; E’ fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici di provvedere alla pulizia e igienizzazione delle aree esterne di pertinenza degli esercizi stessi e dotarsi di idonei contenitori per le varie tipologie di rifiuti;
E’ fatto obbligo ai titolari degli esercizi di distribuzione automatica di provvedere alla pulizia e igienizzazione degli apparecchi e delle relative tastiere, nonché ad assicurare la costante presenza di gel igienizzante per le mani;
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi stabiliti con la presente ordinanza sindacale, di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e 7 comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. La violazione del divieto di assembramento, di cui al punto 4, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 e 3mila euro ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020.
In aggiunta alla sanzione amministrativa, ai trasgressori alle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 5 della presente Ordinanza verrà applicata:
-in caso di 1^ trasgressione, la sospensione dell’attività per n. 5 giorni
-in caso di 2^ trasgressione, la sospensione dell’attività per n. 30 giorni
-in caso di 3^ trasgressione, la revoca dell’autorizzazione”.