CAMPOBASSO. Pubblichiamo il testo integrale della nuova ordinanza in vigore dal prossimo 9 dicembre:
ORDINANZA
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”
VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020;
ESAMINATO il report n. 29 del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità – Cabina di regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020 concernente il “Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 23 – 29 novembre 2020 (aggiornati al 2 dicembre 2020)”;
RILEVATO che dall’esame dello stesso emerge un incremento considerevole dei tre indici RT rispetto al precedente report n. 28;
ESAMINATI i reports giornalieri dell’ASREM relativi al periodo 30 novembre -5 dicembre 2020 dai quali emerge che nell’ultima settimana non si è registrato sull’intero territorio regionale una significativa riduzione delle persone contagiate;
RICHIAMATO il verbale della riunione dell’Unità di Crisi Regionale del 5 dicembre 2020 nella quale il CSE ha evidenziato la necessità di intervenire con misure idonee ad evitare situazioni che impediscano l’adeguato distanziamento e/o rendano particolarmente difficile il controllo sul corretto utilizzo delle mascherine;
CONSIDERATO che lo svolgimento dell’attività didattica in presenza incide fisiologicamente sui fattori di rischio individuati dal CSE in quanto genera sia un considerevole sopraffollamento dei mezzi di trasporto pubblico sia assembramenti nei pressi dei siti scolastici all’ingresso e all’uscita degli studenti;
RILEVATO che, nonostante l’avvenuto potenziamento del trasporto pubblico locale nei limiti delle risorse organizzative e finanziarie attualmente disponibili e reperibili, non è possibile ridurre ulteriormente il rischio da contagio connesso al sovraffollamento che si determina in concomitanza con l’utilizzo dei mezzi di trasporto da parte degli studenti anche ove fosse introdotto un differimento degli orari di lezione o fossero istituiti turni pomeridiani;
RILEVATO altresì che, in ogni caso, la rimodulazione degli orari di entrata e di uscita degli studenti e l’introduzione di turni pomeridiani non eviterebbero gli assembramenti degli studenti nei pressi dei siti scolastici all’ingresso e all’uscita delle lezioni;
CONSIDERATO che il controllo sulla puntuale osservanza da parte degli studenti delle misure di distanziamento previste dal DPCM del 24 ottobre 2020 è estremamente difficoltoso sia per l’entità dei plessi scolastici da vigilare che per il meccanismo sanzionatorio, trattandosi quasi prevalentemente di soggetti minorenni;
RITENUTO, pertanto, che la sospensione dell’attività di didattica in presenza costituisca l’unica misura allo stato efficiente per ridurre ulteriormente il rischio di contagio e, conseguentemente, arrestare l’incremento della diffusione del virus registratosi nell’ultimo periodo;
RILEVATO che i rischi connessi all’attività di didattica in presenza non sussistono per l’attività relativa alla scuola dell’infanzia, in considerazione sia della scarsa incidenza della relativa utenza sul trasporto pubblico locale che delle modalità con le quali avviene l’ingresso e l’uscita degli alunni dai plessi scolastici;
RITENUTO, inoltre, necessario adottare ulteriori misure per evitare occasioni di assemblamento che non siano strettamente connesse con esigenze di lavoro, salute e situazioni di necessità, nonché misure in grado di evitare un incremento della diffusione del virus a causa della prevedibile mobilità intraregionale a ridosso dall’efficacia delle misure di cui all’art. 1, comma 4, del DPCM del 3 dicembre 2020;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustificano l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e ss.mm. e ii.;
EMANA LA SEGUENTE
ORDINANZA
Articolo 1
Misure di contenimento nell’ambito dell’attività di istruzione
1. Dal 9 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è sospesa sull’intero territorio regionale l’attività di didattica in presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con le sole eccezioni per le quali il secondo periodo dell’art. 1, comma 9, lett. s), del DPCM del 3 dicembre 2020 garantisce la didattica in presenza.
2. Nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza è fatto obbligo alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di garantire la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica digitale.
3. In deroga al comma 1 è facoltà dei Sindaci consentire lo svolgimento negli istituti delle scuole primarie ubicate nei propri territori dell’attività di didattica in presenza, previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica e con le modalità di organizzazione del servizio scuolabus.
Articolo 2
Misure di contenimento nell’ambito dell’utilizzo del trasporto pubblico
1. È fatto divieto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti all’interno del proprio comune di residenza, domicilio o dimora o per il raggiungimento di altri luoghi all’interno del territorio regionale.
2. Il divieto di cui al precedente comma 1 non opera per gli spostamenti dettati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nonché qualora l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico costituisca la prima tratta per il raggiungimento di territori di altre regioni.
Articolo 3
Misure di contenimento per i rischi connessi alla mobilità intraregionale
1. Tutti gli individui che, successivamente alla data di adozione della presente ordinanza abbiano soggiornato per più di 48 ore nel territorio di altre regioni, una volta giunti nel territorio della regione Molise hanno l’obbligo:
a)di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta ovvero al Dipartimento di Prevenzione mediante mail all’indirizzo covid@asrem.org ;
b)di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 10 giorni;
c) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
e) in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità di cui alla precedente lettera a).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti di coloro che si limitino a transitare per il territorio regionale del Molise al solo fine di raggiungere altre regioni o che vi permangano per comprovare ragioni di lavoro o di salute, nonché nei confronti degli individui che siano sottoposti, con esito negativo, a tampone, anche antigenico, nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel territorio molisano.
3. I soggetti sottoposti a quarantena ai sensi del precedente comma 1, lettere b), in deroga a quanto previsto dalla medesima disposizione sono autorizzati a spostarsi al di fuori del territorio regionale per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, dandone preventiva comunicazione scritta all’indirizzo covid.org ed indicando nella medesima comunicazione la modalità di spostamento e il luogo di destinazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 cessano di avere efficacia qualora i soggetti, una volta giunti sul territorio regionale, si siano sottoposti, con esito negativo, a tempone, anche antigenico, e ne abbiano dato comunicazione all’ASREM con le modalità di cui al precedente comma 3.
5. È fatto obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della regione Molise di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente, attraverso l’indirizzo mail covid.com entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano usufruito del servizio di trasporto, indicando la relativa intera tratta di percorrenza.
6. Le autorità preposte alla vigilanza e al controllo, a seguito dell’accertamento di una violazione delle misure di cui al comma 1, ne danno immediata comunicazione all’ASREM.
7. Si raccomanda a chiunque abbia conoscenza della violazione della misura di cui all’art.1, comma 1, lettera b) (quarantena obbligatoria), della presente Ordinanza, di farne riservata segnalazione all’indirizzo mail covid.org
Articolo 4
Misure di contenimento del rischio di assembramento in particolari luoghi pubblici
1. È demandato ai Sindaci dei comuni molisani il compito di individuare strade o piazze nei centri urbani dei rispettivi territori potenzialmente suscettibili di situazioni di assembramento e, ove esistenti, di disporre con propria ordinanza la chiusura al pubblico per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
2. Ai fini del monitoraggio sul corretto esercizio delle funzioni demandate di cui al precedente comma 1 è fatto obbligo ai Sindaci di comunicare con cadenza settimanale alla Presidenza della Regione Molise l’esito della valutazione operata e i conseguenti provvedimenti adottati.
Articolo 5
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 7 gennaio 2021.
2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, al Ministero dell’Istruzione, ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, all’Ufficio scolastico Regionaleper il Molise e ai Sindaci dei comuni molisani.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.