Dichiarata nulla, illegittima e inefficace la violazione accertata, anche in relazione alle sanzioni consequenziali e/o accessorie comminate. Condannato il Comune di San Martino in Pensilis a rimborsare le spese del contributo unificato.
SAN MARTINO IN PENSILIS. Nuova sentenza del Giudice di pace di Larino Giancarlo Casale in tema di annullamento dei verbali di violazioni al codice della strada comminati dalla polizia locale del centro bassomolisano per tramite della rilevazione elettronica della velocità effettuata tramite i due impianti collocati lungo le Piane di Larino, spenti a seguito di un provvedimento della magistratura calabrese.
Un privato cittadino di Rotello, dopo aver chiesto anche lumi a Giuliano Di Salvo che fa parte del comitato ‘Pro Trignina’ che si sta battendo per gli autovelox illegali, senza l’ausilio di un difensore, ha presentato ricorso al giudice frentano opponendosi, come del resto fatto da decine e decine di altri automobilisti, alla sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada risultato di un verbale di accertamento elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di San Martino in Pensilis, “per asserita violazione dell’art. dell’art. 142 co. 8 in combinato disposto dall’Art, 142, co. 1 del D.l.gs. 285 del 30.04.1992 C.d.S., con decurtazione di n. tre punti dalla patente.
Ebbene, il giudice frentano, come del resto già sancito in precedente pronunce dopo aver preventivamente ricordato come il giudizio viene deciso sulla base della ragione c.d. più liquida, rileva “come il Supremo Collegio (Cass. Civ., Sez. Il, sentenza del giorno 17.02.2023 n. 5078) abbia avuto, recentemente, occasione di affermare come: “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile istallare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato Decreto n. 121 del 2020, art. 4 può includere soltanto le strade imposte dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 commi 2 e 3, e non altre dovendosi ritenere necessaria l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come *a scorrimento veloce” per rendere legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità (Cass. 20.6.2019, n. 16622, Cass. 14.2.2019, n. 4451″.
Gli Ermellini (Cass. Civ., sentenza del giorno 15/09/2021 n. 24936), già in precedenza, hanno avuto modo di ribadire come: “La strada a scorrimento veloce deve avere alcune caratteristiche precise: intanto carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e poi la banchina pavimentata a destra e marciapiedi con eventuali intersezioni semaforizzate. Due strisce continue da sole non bastano”. Appare fuor di ogni dubbio (o, per lo meno, indubbio, nel caso di specie, il difetto di prova contraria) come il tratto stradale teatro dell’asserita violazione non costituisca, sulla scorta delle precedenti argomentazioni, strada a scorrimento veloce, con conseguente illegittimità del posizionamento del meccanismo rilevatore; circostanza, questa, idonea ad incidere sulla pretesa sanzionatoria rivendicata dal resistente ente pubblico territoriale, Comune di San Martino in Pensilis, travolgendola irrimediabilmente.
A fronte dei superiori rilievi, la domanda proposta da parte ricorrente, merita integrale accoglimento, con assorbimento di altri motivi in fatto e diritto posti a fondamento della dispiegata opposizione. Le spese legali vanno compensate, stante la difesa personale del ricorrente, con esclusione dell’importo corrisposto a titolo di contributo unificato, dovuto in restituzione al ricorrente, a carico del resistente ente pubblico territoriale, Comune di San Martino in Pensilis”.
















